Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).