Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle amministrazioni che hanno bandito le procedure concorsuali di cui al presente comma per le quali sia prevista una fase di formazione e di rafforzamento, anche sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale ed i successivi aggiornamenti delle amministrazioni interessate, è consentito, con carattere di priorità, la copertura dei posti successivamente resisi vacanti attraverso l'assorbimento degli idonei presenti nelle graduatorie definitive di merito e l'avviamento alla fase di formazione degli eventuali restanti candidati risultati idonei alle prove selettive utili all'accesso al tirocinio formativo.