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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2021  [ apri ]
10.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.