Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
1. Nelle procedure di progressione interna orizzontale e verticale o di conferimento di posizioni organizzative riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è valutabile il requisito di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.