Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica)
1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono sospesi dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.