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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-quater.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2021  [ apri ]
10-quater.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

  2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
  3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.
  4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
  5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

   a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

  6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

   a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

   b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.