Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Mobilità straordinaria)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
2. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies, n. 3, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal n. 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.