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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2. in Assemblea riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2021  [ apri ]
6.2.

  Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare con le seguenti: è consentito;

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.