Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale, comprese le spese e gli onorari spettanti ai consulenti tecnici eventualmente nominati, a seguito di procedimenti penali iscritti e o comunque promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate, in tutti i casi di archiviazione o sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. L'importo degli onorari per l'assistenza legale non può superare i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 aprile 2014, n. 77. L'onorario e le spese spettanti al consulente tecnico sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La liquidazione delle spese e degli onorari spettanti al difensore ed al consulente tecnico è effettuata dal giudice procedente.