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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.013. in Assemblea riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2021  [ apri ]
10.013.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in ruolo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
  3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
   a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo.