Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
1. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli per gli insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.