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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-quater.02. in Assemblea riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2021  [ apri ]
10-quater.02.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.
   7-ter. Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15 per cento hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.