Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.