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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.33. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.33.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge di conversione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell'iter procedurale, i progetti disciplinati dalla previgente legge 443/2001, relativi ai terminal offshore. Il CIPE si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti. Trascorso inutilmente detto termine, o per il caso di non approvazione di un alcun progetto, si procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. A far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è vietata la contemporanea presenza nella Laguna di Venezia di più di due navi da passeggeri aventi tonnellaggio superiore a 40 mila GT. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione la navigazione nella Laguna di Venezia delle navi aventi ciascuna stazza superiore a 40 mila GT è comunque vietata.