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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.22. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis entra in vigore inderogabilmente due anni dopo l'approvazione della legge di conversione del presente decreto.