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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.13. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica, sociale, ambientale ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire entro tre anni dall'assegnazione della progettazione – ottenuta la valutazione positiva di compatibilità ambientale – relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalla paratoie del sistema MoSE.

  Conseguentemente:

   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».