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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.011. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:

   1. gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;

   2. i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   3. la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;

   4. le dotazioni nautiche di base;

   5. i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;

   6. i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;

   7. i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;

   8. i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;

   9. le dotazioni radioelettriche;

   10. i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;

   11. i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.