Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)
1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.