stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)

  1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.