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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.022. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Recapito qualificato per le comunicazioni)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 201, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3, del presente articolo»;

   b) all'articolo 203:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono inserite le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   c) dopo l'articolo 226, è aggiunto il seguente: «Art. 226-bis. (Notificazione mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) – 1. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intenda ricevere le notificazioni dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui all'articolo 93, comma 1, e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80, del presente decreto, o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato deve comunicare ogni successiva variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione entro il termine di quindici giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114, del presente decreto.».