stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.020. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Misure in materia di semplificazione e di trasparenza al codice della strada)

  1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 78, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti.»;

   b) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;

   c) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   e) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) quando sono in corso i procedimenti di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92»;

   f) all'articolo 207, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notificazione del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.