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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

  1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in esse rientranti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment o si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico rotabile e passeggeri, nonché persistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, possono istituire un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale.
  2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e per i primi 12 mesi, dei costi relativi all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
  3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, pari 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.