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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.8. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

ident. 3.42.