Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata anche l'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».