Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.