Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi devono essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità prescritte dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato e come definite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque approvato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel dicembre 2020.