stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.07. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

ident. 3.02.