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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.06. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57, del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).