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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.05. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla , dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Nell'ambito dell'Autorità è istituito un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, presieduto da un componente della medesima Autorità e composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e degli enti locali interessati nonché dei comitati e delle associazioni dei consumatori che effettuano le segnalazioni di cui al comma 5-quater, lettera a). Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti.
   5-ter. Con deliberazione dell'Autorità sono definite le modalità di funzionamento dell'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari.
   5-quater. In particolare, l'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari:

   a) riceve segnalazioni dai comitati e dalle associazioni dei consumatori;

   b) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti interessati;

   c) assicura un'attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese;

   d) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e alle Camere ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché dell'articolo 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

   e) riferisce annualmente alle Camere in ordine all'attività svolta nell'anno solare precedente, nell'ambito della relazione di cui al comma 5».

  2. La partecipazione all'osservatorio di cui al comma 5-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Ai componenti dell'osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Nel caso di dipendenti pubblici, le eventuali spese dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui comma 5-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori cinque unità di personale. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.