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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.012. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
3.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le risorse previste dall'articolo 5 comma 1 lettera o) del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 – 2026, derivanti dall'applicazione di penali causate da disallineamenti fra l'ammontare del corrispettivo effettivamente percepito dalla Trenitalia S.p.A. in fase di gestione e la qualità del servizio effettivamente erogata nel medesimo periodo, sono destinate per il 30 per cento dell'ammontare complessivo alla copertura di agevolazioni tariffarie sui collegamenti effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021, su tutte le destinazioni turistiche nazionali da passeggeri aventi un'età inferiore a 25 anni, e per il restante 70 per cento per attivare nuovi collegamenti ferroviari da e verso il Mezzogiorno.
  2. Le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni, in considerazione delle risorse disponibili, saranno definite con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.