Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:
1. gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;
2. i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;
3. la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;
4. le dotazioni nautiche di base;
5. i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;
6. i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;
7. i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;
8. i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;
9. le dotazioni radioelettriche;
10. i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;
11. i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.