Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)
1. L'articolo 93 lettera c) del codice della strada cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia;.»