Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)
1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa interlocuzione con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
2. Al fine di garantire il miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono sottoposti a revisione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli atti amministrativi già emanati in materia di adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.