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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.4. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.4.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

    1. dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

    2. dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

    3. dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa” di cui all'articolo 381-bis, comma 2, del regolamento;

    4. dei veicoli in condivisione a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

    5. dei veicoli elettrici;

    6. dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

    7. a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

    8. dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

    9. ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;»

   b) all'articolo 158:

    1) al comma 2:

     1.1.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;

     1.2) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»;

     1.3) dopo la lettera o-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «o-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

   o-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 9.»;

    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.»;

    3) al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;

   c) all'articolo 188:

    1. dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;

    2. al comma 4, le parole: «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

    3. al comma 5, le parole: «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;

   d) dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:

«Art. 188-bis.
(Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni)

  1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
  2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzate dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
  3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
  4. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.».

   1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dal comma 1-bis il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495.