Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis
(Installazione in via sperimentale di assorbitori di velocità sulle strade italiane)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentita, in via sperimentale e con finalità di omologazione ai sensi della normativa vigente, l'installazione di sistemi modulari volti ad assorbire la velocità di un veicolo in transito, con contestuale conservazione e trasformazione della medesima velocità in energia elettrica.
2. L'installazione dei sistemi di cui al comma 1 è consentita su qualunque tipo di strada presente sul territorio nazionale, previa istanza da parte dell'ente gestore al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:
a) le modalità di inoltro delle istanze di cui al comma 2 da parte degli enti gestori delle strade;
b) il procedimento di valutazione e convalida dell'istanza di sperimentazione;
c) i requisiti tecnici e di sicurezza stradale che ciascun tratto stradale oggetto di sperimentazione deve soddisfare;
d) la durata della sperimentazione, comunque non superiore a un anno.