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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.037. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.037.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Installazione in via sperimentale di assorbitori di velocità sulle strade italiane)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentita, in via sperimentale e con finalità di omologazione ai sensi della normativa vigente, l'installazione di sistemi modulari volti ad assorbire la velocità di un veicolo in transito, con contestuale conservazione e trasformazione della medesima velocità in energia elettrica.
  2. L'installazione dei sistemi di cui al comma 1 è consentita su qualunque tipo di strada presente sul territorio nazionale, previa istanza da parte dell'ente gestore al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:

   a) le modalità di inoltro delle istanze di cui al comma 2 da parte degli enti gestori delle strade;

   b) il procedimento di valutazione e convalida dell'istanza di sperimentazione;

   c) i requisiti tecnici e di sicurezza stradale che ciascun tratto stradale oggetto di sperimentazione deve soddisfare;

   d) la durata della sperimentazione, comunque non superiore a un anno.