Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione».