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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.021. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.021.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di trasparenza)

  1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma, e del comma 4, dell'articolo 208 del presente decreto, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208:

    1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;

    2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393, del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.»;

    3) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».