Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis
(Estensione limite sagoma per trasporto merci e mezzi TPL)
1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «16,50» sono sostituite dalle seguenti: «18» e le parole: «18» sono sostituite dalle seguenti: «18,75».