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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.014. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

   a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

  2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.

ident. 2.04.2.09.2.027.2.030.