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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.013. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)

  1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

   a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

   b) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera a), oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

   c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.

ident. 2.05.2.08.2.029.