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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
2.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

  1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2683, il numero 3) è abrogato;

   b) all'articolo 2810:

    1) al secondo comma, le parole: «, gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili»;

    2) il terzo comma è abrogato. 2. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni in materia di beni mobili.

    3) Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti di cui al presente comma sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione e, a decorrere dal 30 settembre 2021, nel documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

  3. I dipendenti dell'Automobile Club d'Italia, in organico alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere assunti, a domanda degli interessati, e in deroga alle norme vigenti, presso qualsiasi altra pubblica amministrazione che presenti fabbisogni di organico per la medesima categoria dell'interessato, mantenendo lo stesso inquadramento economico e giuridico. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
  4. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede alla ricollocazione del residuo personale dell'ACI addetto al PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.