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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.04. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
1.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) con particolare riferimento al settore portuale, svolgere anche le funzioni di organismo competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti».
  2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina, mediante l'adozione di un proprio regolamento, la procedura per gestire i reclami in attuazione dell'articolo 16 del medesimo Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.
  3. Nell'ambito della procedura per gestire i reclami di cui al presente articolo, per garantirne l'effettività, in attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, in particolare con riferimento all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento e all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'attuazione, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 37.
  4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.