Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al fine di assicurare continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola–Locarno, come disciplinato dalla convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole : «31 agosto 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2031».