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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.11. in Assemblea riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/05/2021  [ apri ]
3.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Considerate la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.