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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.9. in Assemblea riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/05/2021  [ apri ]
3.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Considerate la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.