Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque della laguna di Venezia di cui al comma 1, nelle acque lagunari è vietato il transito delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.