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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.105. in Assemblea riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/05/2021  [ apri ]
3.105.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e della sua laguna fino alla fine del comma, con le seguenti: con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti definitivi, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata la contemporanea presenza nella laguna di Venezia di più di due navi adibite al trasporto passeggeri aventi ciascuna tonnellaggio superiore a 40 mila GT. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la navigazione nella laguna di Venezia delle navi aventi ciascuna stazza superiore a 40 mila GT è comunque vietata.