Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis entra in vigore inderogabilmente due anni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.