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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.026. in Assemblea riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/05/2021  [ apri ]
2.026.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».