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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.0100. in Assemblea riferita al C. 3072

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/05/2021  [ apri ]
1.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Completamento del processo di regionalizzazione della gestione della navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore)

  1. Il processo di regionalizzazione della gestione della navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. A tal fine il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze procede prioritariamente:
   a) all'aggiornamento del Piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione e il reperimento dei fondi necessari al completamento del processo di regionalizzazione;
   b) alla sottoscrizione di un accordo con le Regioni interessate per la gestione delle funzioni e delle competenze trasferite;
   c) alla sottoscrizione di un accordo di programma con le Regioni interessate con il quale definire le risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione;
   d) al trasferimento dei beni in capo al soggetto regionale deputato alla gestione del servizio, di cui al comma 4.

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base dei dati emersi dall'aggiornamento del Piano di cui al comma 1, lettera a), provvede al risanamento tecnico economico della Gestione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate dal DPCM 21 luglio 2017 al Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla voce «trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni» in attuazione dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Regioni interessate al processo provvedono alla costituzione di tre società di capitali ciascuna per lago e di una holding di gestione delle stesse, alla quale sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie attualmente in capo alla Gestione navigazione laghi di cui alla legge 18 luglio 1957, n. 614.
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Regioni interessate provvedono ad armonizzare le differenti discipline regionali in materia di navigazione lacuale.
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero degli Esteri procede alle opportune modifiche della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.
  7. Per il primo biennio successivo al trasferimento della gestione lo Stato continua a destinare alle Regioni interessate le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente in favore del servizio pubblico di navigazione lacuale.