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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2021  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività di gioco pubblico)

  1. Sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività di gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi e nelle sale Bingo e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.
  2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.